Psicologo, dichiarazione dei redditi e Sistema Tessera Sanitaria

Le prestazioni erogate dagli psicologi sono detraibili nella dichiarazione dei redditi come le spese mediche?

In molti me lo chiedono. La Circolare n. 20 del 13-05-11 dell’Agenzia delle Entrate risponde in modo preciso: le prestazioni di natura clinica erogate da psicologi, come ad esempio i colloqui di consulenza e sostegno e le sedute di psicoterapia, sono detraibili nella dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Modello Unico Persone Fisiche), poiché vengono assimilate alle prestazioni sanitarie, anche se non vi è prescrizione medica.

Come fare a detrarre queste spese?

Con la Legge 208 del 28-12-15 (Legge di Stabilità 2016) e con il successivo Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 01-09-16, è stato introdotto l’obbligo, anche per gli Psicologi, di inviare al Sistema Tessera Sanitaria (S.T.S.) i dati delle spese sanitarie sostenute dai pazienti: il S.T.S. trasmetterà i dati all’Agenzia delle Entrate al fine di predisporre il Modello 730 / Unico precompilato.

Il lavoratore dipendente o assimilato, che utilizzi il modello precompilato, se desidera detrarre le spese sostenute con lo psicologo non dovrà quindi fare alcunché. Se si rivolge invece a un Commercialista o a un CAF, potrà continuare a portare le ricevute al professionista che lo segue.

Come fare invece per opporsi alla comunicazione dei dati?

Ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31-07-15 e dei successivi Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate del 31-07-15 e 29-07-16, il paziente può esercitare il diritto di opposizione alla comunicazione dei propri dati secondo tre modalità:

  1. Richiesta verbale al professionista
  2. Registrazione al sito www.sistemats.it
  3. Invio di un apposito modulo all’Agenzia delle Entrate.

Vediamole in dettaglio:

  1. Richiesta verbale al professionista

I pazienti potranno opporsi oralmente a partire dalle fatture emesse dal 14 novembre 2016, prima dell’emissione della fattura, tramite esplicita richiesta verbale che il professionista annoterà in fattura.

Con riferimento a tutte le ricevute emesse a partire dal 1° gennaio 2016 ma prima del 14 novembre 2016, ed alle fatture emesse successivamente al 14 novembre 2016 ma per le quali il cittadino non ha espresso oralmente il divieto di comunicazione dei dati all’atto dell’emissione, l’Agenzia delle Entrate ha individuato due modalità alternative:

  1. Registrazione al sito www.sistemats.it

Dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di emissione delle fatture (quindi dal 1° al 28 febbraio 2017 per le fatture emesse nell’anno 2016), il cittadino, registrandosi al sito www.sistemats.it ed accedendo alla propria area riservata del sito, può consultare l’elenco delle proprie spese sanitarie comunicate dai diversi professionisti. Selezionando le singole voci di spesa che compaiono all’interno della propria area riservata, il cittadino può opporsi all’invio dei dati da parte del S.T.S. all’Agenzia delle Entrate. Il cittadino può esprime la propria opposizione con riferimento a tutte le spese o solo ad alcune di queste.

  1. Invio di un apposito modulo all’Agenzia delle Entrate

Dal 1° ottobre dell’anno di riferimento e fino al 31 gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa (quindi dal 1° ottobre 2016 al 31 gennaio 2017 per le fatture emesse nell’anno 2016), il cittadino può esercitare l’opposizione con l’apposito modulo messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e reperibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Per effettuare la comunicazione il cittadino può utilizzare i seguenti canali:

  • Inviare il modulo debitamente compilato all’indirizzo email opposizioneutilizzospesesanitarie@agenziaentrate.it;
  • Telefonare al Centro di assistenza multicanale delle Entrate, al numero 848.800.444 (0696668907 da cellulare);
  • Recarsi personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate e consegnare l’apposito modello di richiesta di opposizione.

 

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